Architettura e Ingegneria in tutte le loro forme e sfaccettature oltre ai servizi connessi con la costruzione, ristrutturazione, manutenzione e gestione di immobili residenziali, direzionali, commerciali, industriali e per servizi.
Da sempre AIKU si presenta come uno studio polivalente e flessibile, con una particolare capacità di muoversi ed operare su tutto il territorio nazionale ed anche all’estero, offrendo sempre servizi massimamente veloci ed efficaci.
AIKU è garanzia di prestazioni di altissimo livello e di un servizio customizzato in base alle esigenze della committenza, dalla scelta di una singola attività fino ad operazioni più complesse “chiavi in mano”.
Fiore all’occhiello dello studio è la sua capacità di progettare e realizzare interventi a basso impatto ambientale grazie alla grande competenza ed esperienza in progetti eco-compatibili grazie alla virtuosa sinergia tra le scelte in ambito architettonico e quelle di ingegneria impiantistica.
Tra le prestazioni ed i servizi che AIKU fornisce si possono annoverare:
STUDI DI FATTIBILITÀ
Consiste nell’analisi e nella valutazione sistematica delle caratteristiche, dei costi e dei possibili risultati di un progetto sulla base di una preliminare idea di massima. Comprende attività sia di natura tecnica che di natura economica (analisi costi-benefici), circa la fattibilità e la sostenibilità economico-finanziaria-ambientale dell’investimento.
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
La progettazione architettonica consiste in un processo logico-artistico-scientifico in grado di individuare forme, organizzazioni e processi atti alla creazione di spazi dedicati in cui l’uomo possa svolgere specifiche attività.
PROGETTAZIONE STRUTTURALE
Consiste nell’applicazione di principi teorici, di calcolo e di buona pratica, nonché norme specifiche atte a garantire i requisiti essenziali di resistenza meccanica, stabilità e durabilità di una costruzione.
PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI
Il progetto impiantistico ha il compito di sviluppare la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di tutti gli impianti (elettrici, meccanici e speciali) che costituiscono l’opera in progetto, nonché i sistemi di controllo e gestione degli stessi se richiesti dal Cliente.
L’ideazione e progettazione impiantistica viene eseguita sulla base del progetto generale dell’opera e dei requisiti tecnici definiti dalla stessa.
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE
Il coordinatore della sicurezza è una figura professionale che si occupa di coordinare le varie figure professionali impegnate nei lavori e di ridurre il rischio di infortuni; può essere incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori.
I suoi compiti vengono stabiliti dal D. Lgs. 81/2008, anche detto Testo Unico per la sicurezza sia per quanto riguarda la fase di progettazione di lavori, all’interno della quale prende il nome di CSP, sia in fase esecutiva, per cui viene detto CSE.
RESPONSABILE DEI LAVORI
La legge italiana prevede la figura di un soggetto che possa gestire gli aspetti tecnici e professionali riguardanti la sicurezza nei cantieri durante l’esecuzione di determinati lavori in ambito di edilizia.
Spesso il committente non ha gli strumenti e le competenze necessari per assumersi tali responsabilità, ed è per questo che procede alla nomina di una persona che svolga i compiti previsti ai sensi del d. lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro (il quale fa esplicito riferimento al d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni): si tratta del responsabile dei lavori.
ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP
La pratica quotidiana conferma che un unico soggetto, il RUP Responsabile Unico di Procedimento, potrebbe faticare ad approcciare la complessità del mercato senza appoggiarsi a un’organizzazione multidisciplinare che possa garantirgli un’efficiente gestione del carico di lavoro. Dobbiamo innanzitutto partire dalla definizione dei compiti del RUP, che sono ben individuati dall’art. 31 del D.LGS 50/2016.
“La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento.
Con la medesima finalità, nell’ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell’incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture”. È evidente che tale struttura non può essere posta alle dipendenze del RUP, ma si deve articolare come ufficio “servente” e di collaborazione rispetto ai compiti di quest’ultimo e che, in qualità di consulente esterno di supporto, non può e non deve compiere alcuna attività di progettazione.
Si intendono attribuibili al RUP tutte quelle attività strumentali mediante l’esercizio di specifiche competenze tecniche, economico–finanziarie, amministrative, organizzative e legali che costituiscano il presupposto per il corretto esercizio dei compiti funzionalmente attribuiti al RUP (supervisione, coordinamento e verifica della progettazione, supervisione della direzione dei lavori, supervisione alla sicurezza, funzioni amministrative, validazione progetto).
PROGETTI DI PREVENZIONE INCENDI
La sicurezza antincendio persegue l’intento di garantire un livello adeguato di protezione determinato univocamente per l’intero territorio nazionale.
A tal fine è stato individuato, con l’All. I al DPR 151/11, un elenco di 80 attività considerate a maggior rischio d’incendio, che sono sottoposte al controllo dei Vigili del Fuoco. Il decreto oltre ad aggiornare l’elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, introduce procedimenti differenziati per le 3 categorie A, B e C, individuate in ragione della gravità del rischio.
Secondo il decreto, il titolare dell’attività è tenuto a designare un tecnico-progettista abilitato che elabori un progetto di prevenzione incendi da inviare al comando provinciale dei vigili del fuoco.
PRATICHE TECNICO AMMINISTRATIVE
Il Testo Unico in materia edilizia (D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380) riporta la definizione delle varie pratiche edilizie: CILA, SCIA e Permesso di Costruire, oltre alla definizione degli interventi edilizi che sono classificati come manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia; nuova costruzione; ristrutturazione urbanistica. Per la parte impiantistica esistono poi una serie articolata e specifica di pratiche volte a garantire o regolarizzare la conformità degli stessi.
DIREZIONE DEI LAVORI
Il direttore dei lavori è una figura professionale (di norma un professionista del settore tecnico come un architetto, un geometra, un ingegnere o un perito) che ha un ruolo fondamentale per la realizzazione del progetto, ovvero quello di garantire assistenza e sorveglianza relativamente ai lavori in modo da rendere possibile la loro esecuzione nel rispetto delle normative in vigore e delle previsioni del progetto.
La nomina del direttore dei lavori deve essere svolta dal committente, pubblico o privato che sia, nell’esercizio del diritto riconosciutogli dall’articolo 1662 del Codice Civile, ovvero quello di “controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato”.
Puntualizziamo che, nel privato, la nomina del direttore dei lavori è facoltativa, ma in materia di appalto pubblico, il direttore dei lavori diventa una figura obbligatoria che deve essere individuata dalla stazione Appaltante su proposta del RUP.
COLLAUDI IN CORSO D’OPERA E FINALI
Il collaudo dell’opera consiste nel controllo, da parte di soggetto appositamente incaricato e dotato della necessaria competenza tecnica, dell’esatto adempimento, ad avvenuta ultimazione dei lavori, delle obbligazioni assunte dall’appaltatore con il contratto.
Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati.
In varie ipotesi, però, l’amministrazione ha l’obbligo di dare luogo al collaudo in corso d’opera. In tali casi il collaudatore deve essere nominato entro 30 giorni dalla consegna dei lavori e deve procedere a verifiche periodiche nel corso dell’esecuzione.
La finalità di questo secondo tipo di collaudo è chiara: per le opere più complesse e delicate si vuole che il collaudatore verifichi l’esecuzione dei lavori a regola d’arte e conformemente al progetto lungo tutto l’iter di realizzazione dell’opera onde assicurare una più incisiva garanzia di buona ed esatta esecuzione.
Il collaudo in corso d’opera è obbligatorio nei casi previsti, tra i quali particolare rilievo presenta quello delle opere comprendenti lavorazioni significative e non abituali non più ispezionabili in sede di collaudo finale.